Dichiarazione redditi italiani all’estero e frontalieri – novità 2017

Pubblichiamo di seguito questo articolo del Sole 24 Ore in quanto può essere utile ai nostri iscritti e lettori con conto all’estero. L’articolo riguarda la dichiarazione fiscale dei redditi conseguiti all’estero da cittadini italiani (inclusi i frontalieri).

tassazione redditi esteroLa tassazione del reddito percepito da un lavoratore che presta la propria attività lavorativa all’estero nonché la gestione dello stesso da parte del datore di lavoro comporta una valutazione combinata di più elementi che parte dalla verifica dello status di residenza fiscale. Infatti, sulla base degli articoli 2 e 3 del Tuir, i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero saranno tassati in Italia solo nell’ipotesi in cui il percettore sia residente in Italia.

La verifica della residenza
Con riferimento agli obblighi dichiarativi, la verifica dello Stato di residenza è importante anche per stabilire il modello da utilizzare in quanto il modello 730/2017 è precluso a chi nell’anno 2016 e/o nell’anno 2017 non è residente in Italia.

Nell’appendice del modello 730 viene precisato che “sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

  • i soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • i soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede rincipale dei suoi affari e interessi);
  • i soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. In ogni caso sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori con un regime fiscale privilegiato ex Dm 4 maggio 99».

La determinazione del reddito
In merito al reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero da un lavoratore residente in Italia da dichiarare nel quadro C, l’articolo 51, comma 8 bis del Tuir stabilisce che lo stesso, nell’ipotesi di soggetti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale. Per il 2016, si fa riferimento al dm 25 gennaio 2016 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 24 del 30 gennaio 2016 e, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia italiano lo stesso è ordinariamente indicato a casella 1 della certificazione unica e tale reddito (di solito inferiore rispetto a quello percepito) dovrà essere riportato anche a colonna 3 dei righi da C1 a C3.

Il calcolo del reddito per i frontalieri
I lavoratori frontalieri, invece, dovranno riportare nella colonna 3 l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprendendo quindi anche la quota esente. Per tali contribuenti, infatti, a seguito dell’indicazione del codice 4, colonna 1, l’assoggettamento a tassazione della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro sarà effettuata da chi presta l’assistenza fiscale in fase di liquidazione del modello 730.

I principi di tassazione
I redditi prodotti all’estero da lavoratori dipendenti residenti in Italia sono soggetti a una fisiologica doppia imposizione (giuridica). Infatti, il paese di residenza assoggetta a tassazione il reddito prodotto all’estero sulla base del principio di tassazione del reddito mondiale (World wide principle) applicato ai soggetti residenti, mentre il paese estero di produzione del reddito assoggetterà a tassazione solo i redditi ivi prodotti sulla base del principio di territorialità.

Tale doppia imposizione può essere evitata al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 2, del Modello Ocse (e quindi nell’ipotesi in cui, tra l’altro, la permanenza all’estero sia inferiore ai 183 giorni) o recuperata attraverso il meccanismo del credito d’imposta estero (articolo 165 del Tuir).

Relativamente alla modalità di recupero del credito d’imposta si segnala che, così come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 «nel modello 730/2017 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del Tuir. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del Tuir utilizzano il modello Redditi PF 2017, avendo cura di compilare il quadro CE presente nel fascicolo tre del predetto modello».

Regimi ad hoc per i frontalieri

tasse frontalieri svizzeriI frontalieri devono anche quest’anno dichiarare nel quadro C del 730 il reddito extra franchigia?
Sì. La franchigia che va esclusa dalla tassazione del reddito da lavoro prodotto all’estero è pari a 7.500 euro. La franchigia – introdotta per ridurre il «danno fiscale» a soggetti tassati in Italia sulla base del World wide principle, ma che, di regola, devono anche pagare le imposte nel Paese estero di produzione del reddito – non dovrà essere riproporzionata in funzione della durata del rapporto di lavoro all’estero, mentre il contribuente dovrà tenerne conto per richiedere prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione ovvero, per essere considerato fiscalmente a carico. La doppia imposizione subita potrà essere in tutto o in parte eliminata applicando l’articolo 165, comma 10 del Tuir, che prevede la riduzione delle imposte estere pagate a titolo definitivo in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia.

Diverso è il caso dei frontalieri in Svizzera. Per loro gli articoli da 1 a 5 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 prevedono che i salari, gli stipendi e gli altri elementi della remunerazione siano imponibili solo in Svizzera in quanto paese di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale regime fiscale è confermato anche dalla risoluzione 38/E/2017 con la quale l’Agenzia ha precisato che:

  • è considerato “frontaliero” svizzero ogni lavoratore residente in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente;
  • ai fini dell’esclusione dalla tassazione in Italia del reddito non occorre che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza.

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2 commenti su “Dichiarazione redditi italiani all’estero e frontalieri – novità 2017”

  1. Buongiorno, sono un lavoratore frontaliere oltre i 20 chilometri, dopo 3 mesi di lavoro nel 2019 in Svizzera, mi infortuno con interessamento ernia del disco.
    Smetto di lavorare in quanto nel frattempo licenziato (avevo un contratto con un’agenzia) e ricevo dall’assicurazione per il resto del 2019 un’indennità giornaliera LCA.
    Dovrò dichiarare in Italia solo i redditi di lavoro dei primi tre mesi?
    Dovrò dichiarare in Italia redditi di lavoro più gli importi dell’assicurazione percepiti mensilmente?
    Alle indennità giornaliere ricevute sono state applicate le ritenute alla fonte.
    Nel ringraziarvi per la risposta, invio cordiali saluti

    • buongiorno. Purtroppo ci occupiamo di tassazione dei capitali all’estero, in particolare in Svizzera. Per quanto riguarda i redditi da lavoro non siamo esperti pertanto deve rifarsi ad un commercialista.

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