La sanatoria delle criptoattività – o, meglio, delle criptovalute – avrà effetti sulla compilazione del quadro RW relativo alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2022. In base al dettato normativo (comma 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023), possono formare oggetto di regolarizzazione «le criptoattività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati».
Il recente provvedimento (n. 290480/2023) del direttore dell’agenzia delle Entrate ha disciplinato il contenuto, le modalità e i termini dell’istanza di emersione, possono essere sanate solamente le criptoattività rappresentate da criptovalute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking (oltre ad eventuali redditi non dichiarati derivanti dalle altre criptoattività).In sostanza, per l’Agenzia, l’obbligo di compilazione del quadro RW sussisteva in passato soltanto per le valute virtuali sicché la legge di Bilancio 2023 avrebbe stabilito l’obbligo di compilazione del quadro dal periodo d’imposta 2023 per tutte le altre criptoattività diverse dalle medesime valute virtuali.
Va rilevato che fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di compilazione del quadro RW si aveva per gli investimenti all’estero ovvero per le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, mentre dal 2023 l’obbligo riguarda «gli investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività», sempre suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
La legge (articolo 4 del Dl 167/1990), in sostanza, ha previsto soltanto dal periodo d’imposta 2023 l’obbligo di compilazione del quadro RW per tutte le criptoattività, valute virtuali comprese. Tuttavia in passato l’Agenzia, in più occasioni, ha rappresentato l’obbligo di compilazione del quadro per le criptovalute, pur in assenza di un obbligo di legge. Tali conclusioni sono state riportate anche nella bozza di circolare “continua ad essere oggetto di compilazione nel quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività”.
Ulteriormente si precisa che «dal 1° gennaio 2023, tale attività di monitoraggio deve avere ad oggetto tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute». Come a ribadire (per le Entrate): l’obbligo si aveva già in passato per le valute virtuali mentre ora la nuova norma introduce l’adempimento per tutte le altre criptoattività (ad esempio, per gli Nft).
Chi non le ha dichiarate nel quadro RW, potrà regolarizzare le criptovalute detenute in passato (nonché eventuali redditi omessi) presentando un’apposita istanza di emersione. L’obbligo di compilazione del quadro non sussisteva, invece – sempre secondo l’agenzia delle Entrate – per tutte le altre criptoattività.
Scade il 30 settembre prossimo il termine per rivalutare le criptoattività detenute al 1° gennaio 2023 con versamento dell’imposta sostituiva del 14% sull’intero valore rivalutato. Il nuovo costo fiscale diventerà quindi il punto di partenza per la dichiarazione dei redditi 2023 (quella da fare nel 2024).
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione entro il 30 settembre oppure a rate fino ad un massimo di tre annuali di uguale importo, la prima da versare entro il 30 settembre prossimo. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Per il versamento con modello F24 è stato istituito il codice tributo “1717”. Nel campo “anno di riferimento”, si deve indicare quello per cui si effettua il versamento (presumibilmente 2023). Gli eventuali interessi dovuti per la rateazione sono cumulati al tributo.
La norma permette di versare una imposta sostitutiva del 14% sull’intero valore al 1° gennaio 2023 per conseguire un risparmio fiscale potenziale rispetto al 26% della plusvalenza non realizzata a tale data. Occorre quindi fare opportuni calcoli di convenienza. La convenienza esiste solo se il valore al 1° gennaio 2023 dell’attività da rivalutare è almeno pari a 2,167 volte il costo storico. Il titolare di un portafoglio di bitcoin acquistati a metà dicembre 2018 potrebbe ottenere un risparmio fiscale (al netto dell’imposta sostitutiva del 14%) di quasi 2.900 euro per ogni bitcoin. Ma se il portafoglio fosse costituito soprattutto da bitcoin acquistati da metà ottobre del 2020, la rideterminazione non è conveniente.
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