L’uscita della Svizzera dalla black list non ha effetti retroattivi

Per via del nuovo accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sulla fiscalità del lavoro dei frontalieri, ratificato dall’Italia con legge 83/2023 cui ha fatto seguito il Dm 20 luglio 2023, la Svizzera è stata esclusa dall’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini Irpef ex Dm 4 maggio 1999 (cosiddetta lista paesi Blacklist). In base all’articolo 12, comma 3, della legge 83/2023, “l’efficacia delle modifiche … decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto … Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto … nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni”.

Con la circolare 25/E/2023 l’agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti di questa previsione con l’esempio del cittadino italiano che nel 2023 si cancella dall’Anagrafe italiana per trasferirsi in Svizzera: egli continuerà ad essere considerato, salvo prova contraria, fiscalmente residente in Italia nel 2023 ex articolo 2, comma 2-bis, Tuir. Inoltre, gli asset finanziari detenuti in Svizzera nel 2023 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) continueranno a presumersi, salvo prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni tributarie.

In sostanza l’uscita della Svizzera dalla black list per le persone fisiche ha effetti sul futuro. Il legislatore sembra aver voluto escludere effetti retroattivi su accertamenti e contenzioni in corso, con un superamento del principio cardine del favor rei valevole anche in materia tributaria.

La legge 83/2023 ha ratificato le nuove disposizioni in materia di regime fiscale dei lavoratori frontalieri, a decorrere, anche in questo caso, dal 1° gennaio 2024. Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera fornisce anzitutto una definizione più puntuale di «lavoratore frontaliere». Si tratta dei soggetti che: sono fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova totalmente o parzialmente nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente; svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa in questo altro Stato; ritornano in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza.

Il nuovo accordo prevede poi regimi differenziati tra vecchi e nuovi frontalieri. Chi svolge o ha svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo continuerà a essere assoggettato a imposizione esclusivamente in Svizzera in base al precedente accordo del 1974. I lavoratori che, invece, verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo saranno soggetti a tassazione in Svizzera sul reddito di lavoro dipendente nella misura dell’80% e l’Italia potrà esercitare a sua volta la potestà impositiva sull’intero reddito, riconoscendo ai frontalieri un credito per le imposte pagate in Svizzera.

Per i residenti italiani che detengono attività finanziarie in Svizzera è opportuno conoscere la normativa di riferimento descritta nella guida Conto in Svizzera.

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