Negli ultimi anni molti investitori e imprenditori utilizzano trust esteri per pianificare il passaggio generazionale e la gestione delle partecipazioni societarie. Ma attenzione: quando entrano in gioco trust svizzeri, quote di società italiane e cessioni infraquinquennali, il Fisco italiano applica regole molto stringenti.
Con la risposta a interpello n. 17/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come funziona la norma antielusiva sulle donazioni seguite da vendita, rafforzando i controlli su strutture che possono ridurre artificialmente la tassazione delle plusvalenze.
Vediamo cosa cambia davvero per chi investe in società italiane tramite trust.
Trust estero e partecipazioni: quando scatta il rischio fiscale
Il caso analizzato riguarda:
- un trust svizzero con partecipazioni in una Srl immobiliare italiana
- beneficiari residenti in Italia e in Svizzera
- successiva vendita delle quote entro 5 anni
Molti investitori credono che il passaggio tramite trust “metta al riparo” la futura cessione. In realtà, il Fisco guarda alla sostanza economica, non solo alla forma giuridica.
Se il trust non comporta un reale spossessamento del disponente, può essere considerato interposto.
Tradotto: per l’Agenzia, il vero proprietario può restare chi ha conferito i beni, anche se formalmente sono nel trust.
Norma antielusiva: come funziona per le quote societarie
La norma chiave è l’articolo 16 della legge 383/2001.
Serve a colpire le operazioni in cui:
- un soggetto riceve partecipazioni per donazione (o tramite trust),
- e le vende entro 5 anni,
- realizzando una plusvalenza che altrimenti sarebbe stata tassata sul donante.
In questi casi:
✔ la plusvalenza viene tassata come se a vendere fosse stato il dante causa
✔ si applica l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie
✔ anche la nuda proprietà delle quote rientra nella norma
Trust svizzero interposto: il punto chiave per il Fisco
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha stabilito che:
- il trust non era interposto rispetto al beneficiario
- ma era interposto rispetto alla madre disponente
Questo perché la struttura del trust le consentiva di influenzare ancora la gestione dei beni.
Risultato: il conferimento in trust non è stato considerato un vero “passaggio di proprietà” ai fini fiscali.
Quando partono i 5 anni? Attenzione alla data giusta
Uno degli aspetti più importanti per investitori e pianificatori patrimoniali è il dies a quo, cioè da quando si contano i cinque anni.
Secondo l’Agenzia:
❌ non conta la data di conferimento nel trust
✅ conta la data in cui le quote vengono effettivamente attribuite ai beneficiari
Nel caso concreto:
📅 i 5 anni partono dal 2022, quando i figli ricevono la nuda proprietà.
Se la vendita avviene prima del 2027 → scatta la norma antielusiva.
Niente disapplicazione: il trust non salva la plusvalenza
L’investitore aveva chiesto la disapplicazione della norma per assenza di intento abusivo.
Risposta del Fisco: no.
Per l’Agenzia, l’uso di un trust estero per:
- attribuire quote senza imposta di donazione
- e poi venderle a breve distanza
è proprio ciò che il legislatore voleva contrastare.
In ottica fiscale, il trust diventa uno strumento elusivo se serve solo a “preparare” una vendita con meno tasse.
Impatto concreto per investitori e imprenditori
Se sei:
- socio di una Srl
- beneficiario di un trust estero
- o stai pianificando una vendita di quote
devi sapere che:
✔ la plusvalenza può essere tassata in Italia
✔ al 26%
✔ come se avesse venduto il soggetto che ha conferito i beni
✔ anche se tu formalmente hai ricevuto le quote dal trust
Pianificazione sì, ma con sostanza reale
La risposta 17/2026 manda un messaggio chiaro a investitori e imprenditori:
👉 Il trust non è una scorciatoia fiscale.
Se non c’è un reale spossessamento e una vera autonomia gestionale, il Fisco guarda oltre la forma.
Chi pianifica operazioni su:
- trust esteri
- partecipazioni italiane
- e cessioni societarie
deve oggi ragionare in termini di sostanza economica, tempi e controllo effettivo.
Se hai conti correnti o investimenti all’estero leggi la nostra guida per tutti i dettagli fiscali.