L’Agenzia delle Entrate consolida l’orientamento sulla tassazione del capitale LPP per i residenti in Italia: imposta sostitutiva al 5% e potestà impositiva esclusiva nel Paese di residenza.
1. Il caso e l’equivoco sulla natura dell’indennità
Sussiste spesso nel contribuente la convinzione che la somma liquidata in “capitale” (e non in rendita) dal secondo pilastro svizzero (LPP – Legge federale sulla previdenza professionale) sia assimilabile al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) italiano e che, pertanto, la tassazione operata alla fonte in Svizzera esaurisca gli obblighi fiscali.
Tale impostazione è erronea. La previdenza professionale svizzera ha natura squisitamente previdenziale-pensionistica. Il TFR è un istituto tipico ed esclusivo dell’ordinamento italiano (artt. 17 e 19 del TUIR) e non è estensibile per analogia a forme previdenziali estere, come confermato dalle risposte agli interpelli n. 286/2019, 418/2021 e, da ultimo, la 125/2024.
2. Inquadramento fiscale interno e convenzionale
Per il diritto tributario italiano, le prestazioni LPP rientrano tra i redditi di pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Sotto il profilo del diritto internazionale, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera (L. 943/1978) stabilisce all’art. 18 che le pensioni e le remunerazioni analoghe sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Conseguenza: Se il percettore è residente in Italia al momento dell’incasso, la Svizzera non ha titolo per un’imposizione definitiva.
3. Il regime di favore: l’imposta sostitutiva del 5%
Nonostante l’inquadramento tra i redditi di pensione (che normalmente seguirebbero le aliquote IRPEF ordinarie), il legislatore ha previsto un regime agevolato per i flussi previdenziali provenienti dalla Svizzera.
Ai sensi dell’art. 76 della L. 413/1991 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2023), le somme corrisposte dalle gestioni previdenziali svizzere (AVS e LPP), erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%.
| Caratteristica | Disciplina Applicabile |
| Base Imponibile | Intero ammontare (quota obbligatoria e sovra-obbligatoria) |
| Aliquota | 5% (Imposta sostitutiva) |
| Modalità | Autoliquidazione in Dichiarazione (Quadro RM) |
| Codice Tributo | 1242 |
4. Il trattamento della ritenuta svizzera: rimborso vs credito d’imposta
Un errore procedurale comune è il tentativo di recuperare la ritenuta subita in Svizzera tramite il credito d’imposta (Foreign Tax Credit) ex art. 165 del TUIR.
Tuttavia, poiché la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva all’Italia, la ritenuta applicata in Svizzera è da considerarsi “non conforme” al trattato. Pertanto:
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Inapplicabilità dell’art. 165 TUIR: Non si può detrarre dalle tasse italiane una ritenuta estera che, convenzionalmente, non doveva essere applicata in via definitiva.
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Istanza di Rimborso: Il contribuente deve versare il 5% in Italia nel Quadro RM del modello Redditi PF e, successivamente, presentare istanza di rimborso alle autorità fiscali svizzere (ex art. 29 della Convenzione), comprovando l’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva in Italia.
Il difensore tributario o il consulente deve prestare massima attenzione alla tempistica: l’istanza di rimborso verso la Svizzera richiede la prova della residenza fiscale e dell’assolvimento degli oneri in Italia. È fondamentale chiarire al cliente che il 5% si applica sull’intero importo, inclusi i contributi volontari, rendendo la tassazione italiana estremamente competitiva rispetto a quella ordinaria, a patto di seguire correttamente l’iter dichiarativo per evitare sanzioni e doppie imposizioni di fatto.