Tassazione degli interessi percepiti da società estere

dichiarazione fiscale conto esteroSempre più spesso i contribuenti italiani detengono partecipazioni o rapporti finanziari con società estere. Una delle fattispecie più comuni riguarda la percezione di interessi attivi derivanti da prestiti o finanziamenti concessi a società non residenti. In questi casi, la disciplina fiscale si articola tra normativa interna e convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi.

Il principio generale

Un contribuente fiscalmente residente in Italia è tassato sui redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation). Ciò significa che anche gli interessi corrisposti da una società estera devono essere dichiarati in Italia, indipendentemente dal fatto che siano già stati assoggettati a ritenuta nel Paese di origine.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Quando esiste una convenzione bilaterale, il trattamento fiscale degli interessi segue le regole fissate dall’accordo.
In linea generale:

  • il Paese della fonte (dove ha sede la società che corrisponde gli interessi) ha il diritto di applicare una ritenuta, ma entro un limite massimo stabilito dalla convenzione;
  • il Paese di residenza del percettore (Italia) mantiene a sua volta il potere impositivo, prevedendo strumenti per eliminare o attenuare la doppia imposizione, tipicamente tramite il credito d’imposta estero.

Ad esempio, la convenzione Italia-Spagna fissa un limite massimo del 12% per la tassazione alla fonte sugli interessi.

Modalità di tassazione in Italia

Gli interessi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti possono essere assoggettati a tassazione in due modi alternativi:

  1. Tassazione ordinaria (quadro RL del modello Redditi PF)
    • Gli interessi confluiscono nel reddito complessivo e sono tassati secondo le aliquote progressive IRPEF.
    • In questo caso, è possibile richiedere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (articolo 165 del TUIR), così da ridurre o azzerare gli effetti della doppia imposizione.
  2. Imposta sostitutiva del 26% (quadro RM, sezione II-A)
    • È possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%.
    • Questa modalità semplifica la tassazione, ma non consente di fruire del credito per le imposte già pagate all’estero.

La scelta tra le due modalità dipende dalla convenienza del contribuente: se l’imposta estera è elevata, di norma conviene il regime ordinario con credito d’imposta; se invece l’imposizione estera è modesta, può risultare più favorevole la tassazione sostitutiva.

Dichiarazione e adempimenti

  • Gli interessi percepiti devono essere dichiarati nel modello Redditi Persone Fisiche dell’anno successivo alla percezione.
  • In assenza di un intermediario residente che applichi direttamente la ritenuta, spetta al contribuente indicare correttamente gli importi nei quadri dichiarativi previsti e scegliere il regime di tassazione più vantaggioso.

Conclusioni

Gli interessi corrisposti da società estere a soggetti residenti in Italia rientrano nel reddito imponibile e vanno sempre dichiarati. L’ordinamento, tuttavia, offre strumenti per evitare la doppia imposizione internazionale, grazie al credito d’imposta o all’applicazione di un’imposta sostitutiva. È quindi fondamentale analizzare caso per caso, valutando la normativa interna e le disposizioni della convenzione con il Paese estero, per individuare la soluzione più conveniente e corretta in sede dichiarativa.

Se hai un conto o investimenti all’estero, puoi trovare le risposte ai tuoi dubbi sulla fiscalità nelle nostre guide Dichiarazione Fiscale.

Gratis la guida veloce!

3 Cose da Sapere per aprire un Conto in Svizzera - ricevila gratis via mail

Gratis la guida veloce
3 Cose da Sapere per aprire un Conto in Svizzera - ricevila gratis via mail