Tassazione dei capitali all’estero
Quando si apre un conto corrente all’estero, o più in generale si detengono capitali fuori dai confini italiani, l’aspetto più delicato a cui fare attenzione è quello fiscale. Un errore in questo ambito può infatti essere pagato a caro prezzo ed è fondamentale o farsi assistere da un professionista o seguire una guida come la nostra. Evita di affidarti a consigli presi in Internet dove spesso girano bufale colossali.
Ne ricordiamo ancora diverse:
- bisogna dichiarare sempre i capitali (conti correnti, investimenti, oro) detenuti all’estero
- se si trasferiscono soldi tramite bonifico (o con bonifico di importo superiore a 10.000 euro) non occorre dichiararli perché ci pensa la banca a farlo
- se si hanno redditi dai capitali all’estero (interessi, dividendi, capital gain etc) inferiori a una certa cifra non occorre dichiararli
- si può sempre chiedere il credito di imposta di quanto pagato come ritenuta all’estero
Tutte queste affermazioni sono FALSE, ma circolano liberamente in Internet (senza contare la balla più colossale che sia vietato portare all’estero capitali).
Dichiarazione fiscale delle capitali all’estero
Il Fisco vuole in sostanza sapere tre cose:
- i capitali (anche sotto forma di investimenti finanziari) che deteniamo all’estero
- i trasferimenti capitali da e verso l’estero
- gli interessi e ogni forma di reddito (dividendi, capital gain etc) percepiti su tali capitali
Attività finanziarie (inclusi conti correnti) e trasferimento di denaro all’estero
I capitali e i trasferimenti di capitale all’estero vanno segnalati in un apposito modulo del modello UNICO, nello specifico il quadro RW.
Nella sezione II di tale quadro vanno indicati i controvalori delle attività finanziarie che possano dare origine a redditi detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno fiscale precedente a quello di riferimento (quando si fa la dichiarazione del 2012 si prende a riferimento il 31 dicembre 2011). L’obbligo di segnalazione sussiste solo se la somma dei capitali a tale data è superiore a 10.000 euro.
Per quanto riguarda i trasferimenti vanno dettagliati nella sezione III del quadro RW i movimenti:
- da Italia a estero
- da estero a Italia
- da estero a estero
Anche qui l’obbligo di segnalazione sussiste se la somma dei trasferimenti nel corso dell’anno supera i 10.000 euro. Ma attenzione, se si fa un bonifico all’estero di 8.000 euro e poi un bonifico in entrata di 4.000, la somma di 12.000 supera i 10.000 euro e fa scattare l’obbligo. La segnalazione va fatta anche se al 31 dicembre i capitali all’estero non superano i 10.000 euro, in tal caso si dichiareranno i soli movimenti nella sezione III ma non i capitali nella sezione II.
Sia la segnalazione dei capitali che dei trasferimenti hanno un puro scopo di monitoraggio ma non servono per definire alcuna tassazione. In parole povere allo Stato interessa conoscere e monitorare i capitali e i trasferimenti con l’estero anche se da questi non scaturisce alcuno obbligo di pagamento di tasse.
Dichiarazione dei redditi finanziari all’estero
Diverso invece lo scopo della dichiarazione degli interessi o redditi derivanti da attività finanziarie all’estero. In questo caso infatti la Dichiarazione va fatta per sottoporre tali redditi a tassazione. Parliamo di interessi sul conto corrente, cedole obbligazionarie, dividendi azionari, capital gain e guadagni da negoziazioni in titoli etc.
La segnalazione di questi importi non è sempre agevole perché si scontra con diverse normative internazionali. I redditi finanziari all’estero possono essere infatti soggetti ad una tassazione nello Stato in cui si trovano ma per la legge italiana sono anche sempre soggetti al nostro fisco.
Ci possiamo quindi trovare di fronte a situazioni di doppia tassazione. In tal caso entrano in gioco le convenzioni fra paesi ed in particolare l’Euroritenuta Europea. L’argomento è però complesso in quanto in certi casi è possibile farsi rimborsare l’imposta estera, in altri è possibile chiedere un credito di imposta in Italia per quanto pagato all’estero, in altri risulta praticamente impossibile sottrarsi alla doppia imposizione. La situazione è complessa anche con i paesi facenti parte dell’Europa e che applicano lo scambio di informazioni, figuriamoci con la Svizzera.
Nella nostra Guida “Conto in Svizzera” troverai:
- una dettagliata spiegazione di come dichiarare i capitali e i trasferimenti di capitali all’estero con esempi di compilazione del quadro RW
- illustrazione delle varie casistiche per indicare i redditi percepiti all’estero con indicazione delle varie possibilità: doppia tassazione, euro ritenuta, rimborso imposta estera, credito di imposta in Italia etc. Anche in questo caso vengono forniti esempi grafici sulla compilazione
Come abbiamo detto l’aspetto fiscale è importante e delicato, per questo vi abbiamo dedicato circa 25 pagine in modo da aprire un conto in Svizzera o all’estero totalmente in regola.
Tutte le spiegazioni e gli esempi sono tarati sul caso Svizzero anche se la maggior parte delle indicazioni (eccetto il caso di rimborso della ritenuta preventiva svizzera) sono facilmente generalizzabili alla maggior parte dei paesi stranieri.
