Tassazione bitcoin e criptovalute

tasse bitcoinAbbiamo ricevuto alcune domande sul tema Bitcoin e tassazione delle criptovalute in genere. Visto che recentemente il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo in proposito, ne riportiamo un estratto.  L’articolo risponde proprio a diverse domande sul tema che potete trovare su Plus di sabato scorso dedicato all’argomento. Chiaramente con ciò non invitiamo a investire in bitcoin, strumento volatile e virtuale i cui rischi vanno ben compresi. Ma viste le domande, il fatto che sembra che qualcuno si appoggi su conti svizzeri per queste operazioni e che, come vedremo, di fatto un wallet in bitcoin è assimilabile ad un conto estero per il Fisco, riportiamo l’estratto di seguito.

Vorrei delucidazioni sugli adempimenti fiscali di un investimento in Bitcoin fatto bonificando un importo a un operatore estero e acquistando presso lo stesso Bitcoin. Il Bitcoin è equiparato a una valuta per cui averne depositati all’estero è come avere un c/c in dollari con segnalazione sul quadro Rw e autoliquidazione dell’Ivafe? E se la cifra è inferiore a 50mila euro gli eventuali guadagni di cambio sono esenti da imposta? Oppure vengono equiparati a un investimento in titoli\fondi non armonizzati fiscalmente con gli obblighi di segnalazione e di pagamento dell’imposta sugli eventuali guadagni in sede di dichiarazione dei redditi con l’aliquota marginale? O, visto che non sono ancora entrati nel radar del fisco italiano, si può configurare come l’acquisto di un bene mobile all’estero senza nessun obbligo di segnalazione nè di tassazione?

Per quanto riguarda il fisco, il quesito del lettore introduce un tema di forte attualità. «I Bitcoin – spiega Luca Valdameri dello Studio Pennuto Pirola Zei – rappresentano da tempo una realtà che non è possibile ignorare, al punto che il Congresso Usa fin dal 2014 ha pubblicato un report che analizza il trattamento giuridico e fiscale in 40 Paesi. In Italia l’agenzia delle Entrate è intervenuta con la recente risoluzione numero 72/E del 2016 con la quale ha affermato che il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un’autorità monetaria».

Ulteriore caratteristica dei Bitcoin, prosegue l’agenzia delle Entrate, è che gli stessi non hanno natura “fisica”, ovvero non esistono sotto forma di banconote o monete (come le valute tradizionali, emesse dalle zecche nazionali, il “signoraggio”), bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (per esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi e da qualsiasi parte del mondo.

«Ne deriva – continua Valdameri –, con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione a Bitcoin di pertinenza di persone fisiche, che è difficile localizzare il “luogo” di detenzione dell’investimento, in quanto legato a un concetto di fisicità che non è applicabile ai Bitcoin. Se è infatti vero che il cliente acquista Bitcoin facendo un bonifico, nel caso specifico, a un “exchange” estero (bonifico oggetto di monitoraggio da parte della banca italiana), è altrettanto vero che il cliente non dispone di un vero conto valutario estero sul quale vengono depositati i Bitcoin. Ma riceve in consegna un bene (rappresentato da codici). La società intermediaria – aggiunge il fiscalista – si limita a fornire i Bitcoin dietro versamento di un corrispettivo ma non assume la qualifica di banca depositaria».

Prudenzialmente si suggerisce di indicarli nel modello Rw quali conti esteri in valuta (indicando quale Paese di detenzione quello della sede dell’exchange). Da ultimo, si ricorda che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’Ivafe è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

Riguardo alla tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dal cambio dei Bitcoin in euro o altre valute, si ricorda che con riguardo ai prelievi di valuta da conti o depositi, il legislatore ha introdotto un limite quantitativo oltre il quale la plusvalenza diventa rilevante ai fini fiscali. «Infatti, nell’articolo 67, comma 1-ter, Tuir, è stato previsto – conclude Valdameri – che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui».

Per tutti i dettagli della dichiarazione fiscale dei capital gains, Ivafe e modello RW, potete leggere le guide fiscali di Conto in Svizzera (le modalità dichiarative sono le stesse).

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