Nel corso degli anni abbiamo ricevuto parecchie richieste via mail da frontalieri e lavoratori italiani all’estero. Spesso questi sono ignari degli obblighi fiscali che mantengono in Italia, per cui, in buona fede, rischiano pesanti sanzioni. Ora per loro si apre la possibilità di una sanatoria.
Anche i frontalieri sono soggetti fiscalmente italiani e come tali sono obbligati a pagare le imposte italiane su:
- redditi da lavoro in Svizzera. Unica eccezione, anche se sono la maggioranza (me compreso), i frontalieri residenti in una fascia di 20 chilometri dal Cantone in cui lavorano (va verificata l’appartenenza alla fascia del singolo comune italiano);
- redditi da capitale e diversi derivanti da attività finanziarie detenute all’estero, quali interessi sui conti correnti, cedole obbligazionarie, dividendi su azioni, plusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli, incluso oro e valuta.
Oltre alle imposte da pagare, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono obbligati a compilare il quadro RW per tutte le attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, investimenti, oro, ecc.) e tutti i beni (immobili, ecc.). Sono esonerati a questo obbligo coloro che sono frontalieri al 31 dicembre di ogni anno e lo sono stati per almeno la metà dell’anno stesso, ma al contempo non sono esonerati dall’Ivafe (che quindi obbliga a compilare il quadro qualora ci siano i presupposti).
Sono però molti i frontalieri ed ex frontalieri poco informati su tali obblighi e quindi non è raro li abbiano ignorati, specie quelli nella fascia dei 20 km che confondono l’esonero dalla tassazione dei redditi da lavoro con gli altri adempimenti fiscali. In buona fede certo, ma la legge non ammette ignoranza. La situazione è ancora più grave per gli ex frontalieri o ex lavoratori all’estero che hanno continuato a detenere fuori dall’Italia denaro o altri beni. Per tali soggetti i rischi sono maggiori in quanto non hanno più nessun esonero.
Sanatoria fiscale 2017 2018
Consci dell’ampiezza del fenomeno, con la legge di bilancio appena approvata è stato introdotto una sorta di scudo fiscale su misura per frontalieri ed ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno prestato attività lavorativa all’estero in via continuativa, che potranno regolarizzare le attività e le somme depositate in conti correnti esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio con la presentazione del quadro RW della dichiarazione pagando il 3{cfaa4a40fd1a60bc21675abdbe42038c1fd85cb1b875307fe9a29967d6ec50ce} del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Una somma ben inferiore a quella dovuta in caso di utilizzo del rientro dei capitali con la voluntary disclosure dove, per ottenere uno sconto sulle sanzioni, occorreva versare comunque tutte le imposte evase.
Tale sanatoria si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
Come si accede al nuovo scudo fiscale?
Occorre presentare una domanda di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero fino al 31 luglio 2018 e poi versare il 3{cfaa4a40fd1a60bc21675abdbe42038c1fd85cb1b875307fe9a29967d6ec50ce} entro il 30 settembre 2018 in un’unica soluzione o in tre rate mensili consecutive. Non potranno essere regolarizzate con questo metodo le somme già oggetto di voluntary disclosure.
Al fine di incentivare l’emersione di questi capitali vengono anche prorogati i tempi di accertamento dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2020. In caso di adesione ma di mantenimento dei capitali all’estero si dovrà poi effettuare la consueta dichiarazione sia per il monitoraggio fiscale sia per il pagamento delle eventuali imposte. Trovi tutte le istruzioni che ti servono per non sbagliare nella nostra guida.