La donazione di oro da investimento – lingotti o monete – di valore superiore ai 10.000 euro comporta una serie di adempimenti tecnici e normativi spesso poco noti ai cittadini. Le regole in materia, infatti, non riguardano solo il corretto perfezionamento dell’atto notarile, ma anche obblighi di comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ai fini antiriciclaggio.
Obbligo di comunicazione all’UIF: chi deve inviarla?
Il riferimento normativo principale è l’articolo 1, comma 2, della legge 7/2000, che stabilisce l’obbligo di dichiarare all’UIF ogni trasferimento di oro da investimento pari o superiore a 10.000 euro, anche quando avviene a titolo gratuito, come nel caso di una donazione.
La stessa norma, al comma 2-ter, chiarisce il punto chiave:
➡️ la comunicazione all’UIF è a carico del soggetto che trasferisce l’oro, quindi del donante.
Il notaio, pertanto:
- non è tenuto di per sé a inviare la comunicazione all’UIF relativa al trasferimento;
- resta invece obbligato, in base al Dlgs 231/2007, a segnalare eventuali operazioni sospette qualora emergano elementi di rischio antiriciclaggio.
Il suo ruolo è dunque limitato alla redazione e autenticazione dell’atto, salvo situazioni che facciano scattare l’obbligo di SOS.
Cosa deve contenere la comunicazione all’UIF
Secondo le istruzioni della stessa UIF – Banca d’Italia – la comunicazione deve riportare:
- tipo di oro trasferito (lingotti, monete, ecc.);
- quantitativo di oro puro, espresso in grammi;
- per le monete, il contenuto in oro deve essere almeno di 900 millesimi;
- valore dell’oro trasferito, che normalmente si ricava dalla quotazione dell’oro alla data della conclusione dell’atto, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le monete, quindi, non basta indicare il loro nome o quantità:
➡️ si calcola il peso di oro fino contenuto in ciascuna moneta e lo si moltiplica per la quotazione dell’oro del giorno.
Prezzo di carico e assenza delle fatture: può essere un problema?
Le fatture di acquisto delle monete non sono sempre disponibili, specie quando provengono da eredità, collezioni storiche o acquisti molto datati. Tuttavia, la loro assenza può comportare criticità.
Infatti:
- senza documentazione è più difficile dimostrare la provenienza lecita dei beni;
- il notaio, come soggetto obbligato dalle norme antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), deve verificare
– legittima titolarità,
– provenienza,
– coerenza del valore dichiarato.
Dato che l’atto pubblico fa piena prova di ciò che è dichiarato (art. 2703 Codice civile), il notaio deve essere ragionevolmente certo che l’oro appartenga effettivamente al donante e che il valore sia correttamente determinato.
➡️ La mancanza delle fatture non blocca automaticamente l’atto, ma richiede valutazioni più approfondite e potrebbe comportare la richiesta di documentazione supplementare o dichiarazioni sostitutive.
Conclusione
La donazione di oro fisico sopra i 10.000 euro è perfettamente legittima, ma è soggetta a obblighi specifici:
- la comunicazione all’UIF spetta al donante, non al notaio;
- l’atto deve riportare quantità e valore dell’oro puro, calcolato secondo le regole UIF;
- l’assenza delle fatture può complicare ma non impedire la stipula, purché siano rispettati gli obblighi di verifica di provenienza e titolarità.
Per evitare ritardi o contestazioni, è consigliabile preparare in anticipo tutta la documentazione disponibile e confrontarsi con il notaio prima della stipula.
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