Con decreto 20 luglio 2023 la Svizzera è stata esclusa dai paesi a fiscalità privilegiata a decorrere dal 2024. Nella guida 2025 sulla tassazione fiscale dei conti all’estero abbiamo pertanto preso atto di questa informazione indicando che per gli investimenti in Svizzera non si applicherà il raddoppio dell’Ivafe (da 0,2 a 0,4%) prevista per i conti aperti in paesi nella black list.
Nella tabella presente nelle istruzioni per il modulo PF era stata però inserita ancora la Svizzera come paese a fiscalità privilegiata. Come abbiamo riportato fin da subito ai nostri lettori, si trattava di un refuso. A supporto di questo avevamo citato;
- lo stesso decreto linkato in precedenza
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 3/E del 16/2/2024 che a pagina 14 proprio quando indica la novità del raddoppio dell’Ivafe, nelle note segnala che la Svizzera è uscita dai paesi a fiscalità privilegiata.
- il fatto che fosse stato rimosso il blocco nel programma Redditi PF 2025 che, quando si inseriva il codice paese 071 (Svizzera) nel quadro RW, obbligava la scelta della fiscalità privilegiata.
Il refuso nelle Istruzioni alla compilazione dei modelli per la dichiarazione fiscale è stato infatti poi corretto nelle versioni successive pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate, in particolare nell’aggiornamento del 25 maggio, come da cronistoria degli aggiornamenti riportata al seguente link: https://www.agenziaentrate.
Come detto l’uscita della Svizzera dalla “black list” italiana, avvenuta a partire dall’anno d’imposta 2024 (dichiarazione fiscale fatta nel 2025), ha importanti conseguenze per gli italiani che detengono conti o investimenti nel Paese elvetico. Tali cambiamenti semplificano la gestione fiscale e riducono l’onere probatorio e le sanzioni in caso di irregolarità. 🇨🇭
Cosa cambia per i conti e gli investimenti
L’uscita della Svizzera dalla black list incide principalmente su tre aspetti: la residenza fiscale, il monitoraggio fiscale e le sanzioni.
- Residenza fiscale: In passato, l’Agenzia delle Entrate presumeva che chi si trasferiva in Svizzera mantenesse la propria residenza fiscale in Italia, a meno che il contribuente non fornisse prove contrarie. Con la rimozione dalla black list, l’onere della prova si inverte: spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare che il trasferimento è fittizio. Questo elimina la presunzione legale di residenza fittizia per scopi fiscali.
- Monitoraggio fiscale: L’obbligo di dichiarare le attività finanziarie e gli investimenti esteri nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi (il cosiddetto “monitoraggio fiscale”) rimane invariato. Tuttavia, le conseguenze per chi non lo fa sono meno severe. Non sono più applicate determinate presunzioni fiscali che consideravano i redditi non dichiarati come sottratti a tassazione in Italia.
- Sanzioni: Le sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW sono state notevolmente ridotte. In passato, per i Paesi in black list, le sanzioni erano raddoppiate, arrivando fino al 30% degli importi non dichiarati. Ora, le sanzioni per le attività in Svizzera rientrano nel regime ordinario, che va dal 3% al 15% degli importi.
- Ivafe: A partire dal 2024, l’aliquota dell’IVAFE è stata aumentata dallo 0,2% allo 0,4%, ma questo aumento si applica solo ai prodotti finanziari detenuti in Paesi o territori considerati a regime fiscale privilegiato (black list). Poiché la Svizzera è stata rimossa dalla black list italiana, gli investimenti e i prodotti finanziari lì detenuti non sono soggetti a questa aliquota raddoppiata e continuano a essere tassati con l’aliquota ordinaria dello 0,2%.
Scambio di informazioni e Quadro RW
È fondamentale sottolineare che l’uscita dalla black list non elimina l’obbligo di dichiarare i capitali svizzeri.
L’Italia e la Svizzera hanno da tempo accordi di scambio automatico di informazioni finanziarie, il che significa che l’Agenzia delle Entrate riceve direttamente i dati sui conti e gli investimenti dei residenti italiani in Svizzera. Pertanto, i controlli da parte del Fisco italiano sono comunque possibili e la mancata dichiarazione può portare a pesanti sanzioni.
Riassumendo:
- Prima: Svizzera in black list, sanzioni raddoppiate, onere della prova a carico del contribuente per la residenza.
- Ora: Svizzera fuori dalla black list, sanzioni ordinarie, onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate per la residenza.
Nonostante la semplificazione normativa, è sempre consigliabile affidarsi a un professionista per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, se si hanno situazioni molto complesse. Ma questo riguarda non solo la Svizzera, anche investimenti e conti in altri paesi europei o esteri. La maggioranza degli italiani che ha conti e investimenti all’estero può però far affidamento alla nostra guida per ottenere tutte le risposte e le indicazioni su cosa fare.